Overbooking Host Community

Posts written by <nico

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    QUESTO FORUM VERRA' PRESTO SPOSTATO SU UN ALTRO INDIRIZZO, CHIEDO A TUTTI I MEMBRI DI CONTRIBUIRE AL SUO MIGLIORAMENTO CON UNA PICCOLA DONAZIONE, SE POTETE. L'OBIETTIVO E' QUELLO DI DIPENDERE SEMPRE MENO DAI GROSSI PORTALI CHE HANNO COMMISSIONI SEMPRE MAGGIORI...AVETE MAI PENSATO A QUANTE RICHIESTE DI PRENOTAZIONE OGNUNO DI NOI LASCIA CADERE NEL VUOTO PERCHE' NON HA DISPONIBILITA'?? SE OGNUNO DI NOI RIUSCISSE A FAR DIVENTARE QUELLA RICHIESTA UNA PRENOTAZIONE PER QUALCUN'ALTRO SENZA PASSARE DA BOOKING O DA AIRBNB, QUANTI SOLDI POTREMMO RISPARMIARE? www.gofundme.com/f/a-cre...source=customer
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    https://www.ministeroturismo.gov.it/chiari...azione-del-cin/
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    questi fenomani pensano di essere i padroni di Firenze e delle nostre case...
    https://www.comune.fi.it/comunicati-stampa...e-commissione-4
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    DAL POST FACEBOOK https://www.facebook.com/groups/1701401809...83515905038985/

    di Fisco Semplice

    🚨 Booking Sbaglia la Ritenuta del 21%: Attenzione Host e Property Manager 🚨
    Il Problema con Booking: Quando si tratta di calcolare la ritenuta al 21% sugli affitti brevi, Booking commette un errore non da poco. Invece di applicare la ritenuta sull'intero importo pagato dall'ospite, sottrae prima l'iva al 10%.🚫
    Perché è un Errore? La ritenuta deve essere applicata sull'intero importo, senza sottrazioni preliminari. Questo errore riduce l'importo della ritenuta e costringere gli Host, anche quelli che altrimenti non avrebbero necessità di presentare la dichiarazione dei redditi (se non percepiscono altri redditi oltre alla locazione), a doverla compilare per pagare la differenza non trattenuta da Booking.
    Esempio Numerico: Prendiamo una prenotazione di 142.80€. Calcolo della Commissione:
    Booking sottrae la sua commissione del 23.54% (18+1.3 tutto più IVA al 22%), ovvero 33.62€, lasciando per l'Host 109.18€.
    Ma ecco come calcola la ritenuta Booking:
    Prima sottrae l'IVA: 142.8€ - 10% = 129.82€ ❌
    Dopo calcola la Ritenuta del 21% su 129.82€ = 27.26€ ❌
    Infine invia all'Host 142.8€ - 33.62€ - 27.26€ = 81.92€ ❌
    Come si calcola correttamente la Ritenuta?
    Ritenuta del 21% su 142.8€, ovvero 29.99€ ✅
    Netto dovuto all'Host 142.8€ - 33.62€ - 29.99€ = 79.19€✅
    💡 Azione Consigliata: Contatta l'assistenza di Booking e richiedi la rimozione dell'IVA al 10% dai tuoi annunci per assicurarti che la ritenuta del 21% sia calcolata correttamente sull'importo pieno.
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    https://www.wired.it/article/new-york-hote...ibilita-airbnb/
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    https://hotellerie.pambianconews.com/2023/...ocazione-lunga/

    Un altro attacco agli affitti brevi: a Firenze no Imu con locazione lunga
    by Vanna Assumma 21 Dicembre 2023
    Terra bruciata attorno al mondo degli affitti brevi. Dopo la maxi multa di Airbnb, l’apertura alla cedolare secca per i portali di prenotazione affitti brevi, e infine la legge approvata qualche giorno fa che regolamenta il settore, arriva un’altra ‘mazzata’ dal sindaco di Firenze. Dario Nardella ha annunciato che porterà in giunta la delibera del bilancio dove scatta “la misura dell’azzeramento dell’Imu seconda casa, per tre anni, per tutti i proprietari che nel centro passano da un affitto turistico breve ad un affitto lungo”.

    La notizia, riportata da La Repubblica, arriva durante il consueto scambio di auguri del sindaco con i giornalisti, in cui ha sottolineato che non basta limitare gli affitti turistici brevi ma bisogna anche incentivare i comportamenti virtuosi.

    Si tratta di una mossa a cui Nardella sta lavorando da tempo per arginare lo strapotere di Airbnb, alla quale si aggiungono altri obiettivi per l’anno prossimo, che sarà quello buono dell’aeroporto “che aspetta la via e poi entro l’estate partiranno i lavori”, della Tav “che inizierà a sbucare sotto la città” e dello stadio.

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    per 10 persone, max 60€ a testa, no minorenni, anche fuori Firenze, meglio non in ZTL
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    Con l'introduzione della nuova norma sull'extralberghiero passata al Senato il 14 dicembre ci sono una serie di novità della quale dobbiamo tenere conto: innanzitutto il CIN, il codice identificativo nazionale. Tale codice verrà assegnato dal Ministero del Turismo e richiede una domanda telematica da parte del gestore/locatore oppure verrà trasmessa a chi è già in possesso del codice regionale. Nella domanda da fare si dovranno dichiarare fra le altre cose, anche i dati catastali della struttura. Gli operatori avranno 60 giorni di tempo per adeguarsi a partire della partenza della piattaforma ministeriale. E' molto importante che tale CIN venga esposto all'esterno della struttura oltre che in ogni singolo annuncio dove tale struttura è presenta, pena l'oscuramento e nel peggiore dei casi una multa molto salata che va dagli 800 agli 8000€ per i gestori e da 500 ai 5000€ per i portali.
    Per quanto riguarda le altre novità, le nuove disposizioni prevedono l'installazione obbligatoria di rilevatori di gas combustibili e monossido di carbonio e estintori. Ovviamente questi dispositivi dovranno essere funzionanti, omologati secondo legge e posti in modo accessibile al loro utilizzo o come previsto dalla norma.
    Altra novità è la presentazione di una SCIA per coloro che svolgono l'attività in modo imprenditoriale


    Di seguito il testo completo dell'articolo 13-ter del Decreto Anticipi

    Art. 13-ter. – (Disciplina delle locazioni per finalità turistiche, delle locazioni brevi, delle attività turistico-ricettive e del codice identificativo nazionale).

    1. Al fine di assicurare la tutela della concorrenza e della trasparenza del mercato, il coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale e la sicurezza del territorio e per contrastare forme irregolari di ospitalità, il Ministero del turismo, salvo quanto previsto dal comma 3, assegna, tramite apposita procedura automatizzata, un codice identificativo nazionale (CIN) alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche, alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere definite ai sensi delle vigenti normative regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano e detiene e gestisce la relativa banca dati.

    [ SINTESI: il Ministero del turismo è responsabile di assegnare un codice identificativo nazionale (CIN) alle unità immobiliari destinate a locazioni turistiche e alle strutture alberghiere ed extralberghiere, al fine di garantire la concorrenza e la trasparenza nel mercato turistico e di garantire la sicurezza del territorio. Il Ministero detiene e gestisce una banca dati contenente queste informazioni. ]

    2. Nel caso delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano che hanno attivato procedure di attribuzione di specifici codici identificativi alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche e a contratti di locazione breve ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nonché alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere, l’ente territoriale è tenuto all’automatica ricodificazione come CIN dei codici identificativi assegnati, aggiungendo ai codici regionali e provinciali un prefisso alfanumerico fornito dal Ministero del turismo, e alla trasmissione al medesimo Ministero dei CIN e dei relativi dati in suo possesso inerenti alle medesime strutture turistico-ricettive e unità immobiliari locate, ai fini dell’iscrizione nella banca dati nazionale ai sensi dell’articolo 13-quater, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Riguardo ai codici assegnati antecedentemente alla data di effettiva applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, la ricodificazione e la trasmissione avvengono nel termine di trenta giorni decorrenti da tale data. In tutti gli altri casi, la ricodificazione e la trasmissione avvengono immediatamente e comunque entro sette giorni dall’attribuzione del codice regionale o provinciale.

    [ SINTESI: Questo comma di legge stabilisce che nelle regioni e province autonome che abbiano già un sistema di attribuzione di codici identificativi per le unità immobiliari ad uso turistico e per le strutture alberghiere, l'ente territoriale deve automaticamente aggiungere un prefisso fornito dal Ministero del turismo a tali codici regionali o provinciali e trasmettere queste informazioni al Ministero per l'inserimento nella banca dati nazionale. ]

    3. Il CIN è assegnato dal Ministero del turismo, previa presentazione in via telematica di un’istanza da parte del locatore ovvero del soggetto titolare della struttura turistico-ricettiva, corredata di una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante i dati catastali dell’unità immobiliare o della struttura e, per i locatori, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 7: a) nel caso delle regioni e delle province autonome che non hanno disciplinato le procedure di attribuzione di uno specifico codice regionale o provinciale ovvero nel caso delle regioni e delle province autonome che hanno già attivato delle banche dati territoriali e che non hanno attribuito il codice regionale e provinciale nel termine di conclusione del procedimento previsto dalla propria normativa. In tale ultima ipotesi, l’istanza deve essere presentata nel termine di dieci giorni decorrenti dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento; b) nel caso di omessa ricodificazione dei codici da parte delle regioni e delle province autonome che hanno già attivato banche dati territoriali e di omessa trasmissione dei codici e dei relativi dati al Ministero del turismo, secondo le modalità e nei termini previsti dal comma 2. In tale ipotesi, l’istanza deve essere presentata, per i titolari di codici regionali o provinciali assegnati antecedentemente alla data di effettiva applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nel termine di sessanta giorni decorrenti da tale data e, per i titolari di codici regionali o provinciali assegnati successivamente alla data di effettiva applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data di attribuzione del codice regionale o provinciale. Nei casi di cui al presente comma il Ministero del turismo trasmette immediatamente il codice così generato agli enti detentori di una banca dati territoriale funzionante e resa interoperabile con la propria banca dati o comunque entro sette giorni dalla sua attribuzione.

    [ SINTESI: Questo comma di legge stabilisce che il codice identificativo nazionale (CIN) viene assegnato dal Ministero del turismo dopo che il locatore o il titolare di una struttura turistica ne abbiano fatto richiesta attraverso una procedura online. La richiesta deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva contenente dati catastali dell'unità immobiliare o della struttura. Ci sono diverse modalità in base alla situazione delle regioni e province autonome: se non hanno un proprio codice regionale o provinciale, se hanno banche dati territoriali o se non hanno rispettato le disposizioni precedenti. In ogni caso, il Ministero deve trasmettere il codice assegnato agli enti con banche dati territoriali entro sette giorni. ]

    4. La ricodificazione come CIN e la trasmissione dei codici sono assicurati, ai fini dell’inserimento nella banca dati nazionale, secondo le modalità e nei termini di cui ai commi 2 e 3, anche dai comuni che, nell’ambito delle proprie competenze, hanno attivato delle procedure di attribuzione di specifici codici identificativi alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche, alle locazioni brevi ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere.

    [ SINTESI: Questo comma di legge stabilisce che i comuni hanno il compito di effettuare la ricodificazione come CIN e la trasmissione dei codici identificativi per le unità immobiliari ad uso turistico e le strutture alberghiere ed extralberghiere, se nel loro ambito di competenza hanno implementato procedure per assegnare specifici codici identificativi. Le modalità e i tempi per questa operazione seguono le stesse disposizioni dei commi 2 e 3 del testo di legge. ]

    5. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la ricodificazione dei codici identificativi regionali, provinciali o locali assegnati dal giorno successivo alla data di effettiva applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, è subordinata all’attestazione dei dati catastali dell’unità immobiliare o della struttura da parte dell’istante e, per i locatori, alla sussistenza dei requisiti di cui al comma 7.

    [ SINTESI: Questo comma di legge stabilisce che a partire dal giorno successivo all'effettiva applicazione delle disposizioni di legge, la ricodificazione dei codici identificativi regionali, provinciali o locali è possibile solo se l'istanza è accompagnata dall'attestazione dei dati catastali dell'unità immobiliare o della struttura da parte del richiedente e, nel caso dei locatori, dalla verifica dei requisiti previsti dal comma 7 del testo di legge. In altre parole, per ottenere il nuovo codice identificativo nazionale (CIN), è necessario fornire informazioni complete sui dati catastali e soddisfare i requisiti stabiliti dalla legge al comma 7, ovvero, nel caso delle locazioni brevi e turistiche, aver dotato l'immobile di estintori e rilevatori di fumo e di gas ].

    6. Chiunque propone o concede in locazione, per finalità turistiche o ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, una unità immobiliare ad uso abitativo o una porzione di essa, ovvero il soggetto titolare di una struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera, è tenuto ad esporre il CIN all’esterno dello stabile in cui è collocato l’appartamento o la struttura, assicurando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici, nonché ad indicarlo in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato. I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono portali telematici hanno l’obbligo di indicare, negli annunci ovunque pubblicati e comunicati, il CIN dell’unità immobiliare destinata alla locazione per finalità turistiche o ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ovvero della struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera. I soggetti di cui al primo periodo sono tenuti ad osservare gli obblighi previsti dall’articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto del 18 giugno 1931, n. 773, e dalle normative regionali e provinciali di settore.

    [ SINTESI: Questo comma di legge stabilisce che chi ha un'attività di locazione breve o turistica o il gestore di un'attività alberghiera o extralberghiera è obbligato a esporre il Codice Identificativo Nazionale (CIN) all'esterno dell'edificio in cui si trova l'appartamento o la struttura e a includerlo in qualsiasi annuncio pubblicato o comunicato. Gli intermediari immobiliari e i gestori di siti web (Booking, Airbnb, Bed-and-Breakfastit) devono anche includere il CIN negli annunci. Inoltre, devono rispettare le norme di pubblica sicurezza e le leggi regionali e provinciali del settore (Comunicare gli alloggiati alla Polizia e segnalare i flussi turistici alle Regioni). Queste disposizioni sono volte a garantire la trasparenza e la sicurezza nel settore delle locazioni turistiche. ]

    7. Le unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione, per finalità turistiche o ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, gestite nelle forme imprenditoriali di cui al comma 8, sono munite dei requisiti di sicurezza degli impianti, come prescritti dalla normativa statale e regionale vigente. In ogni caso, tutte le unità immobiliari sono dotate di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti nonché di estintori portatili a norma di legge da ubicare in posizioni accessibili e visibili, in particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo e, in ogni caso, da installare in ragione di uno ogni 200 metri quadrati di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano. Per la tipologia di estintori si fa riferimento alle indicazioni contenute al punto 4.4 dell’allegato I al decreto del Ministro dell’interno 3 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 29 ottobre 2021.

    [ SINTESI: Questo comma di legge stabilisce che le unità immobiliari ad uso abitativo destinate alla locazione turistica o breve, devono rispettare i requisiti di sicurezza degli impianti stabiliti dalle leggi statali e regionali vigenti. Inoltre, devono essere dotate di dispositivi funzionanti per la rilevazione di gas combustibili e monossido di carbonio, oltre a estintori portatili in conformità con le norme di legge. Gli estintori devono essere posizionati in modo accessibile e visibile, in particolare vicino agli accessi e alle aree a rischio, con una proporzione di almeno un estintore ogni 200 metri quadrati di pavimento, con almeno un estintore per piano. Le specifiche per il tipo di estintori da utilizzare sono indicate nel punto 4.4 dell'allegato I al decreto del Ministro dell'Interno del 3 settembre 2021. Queste disposizioni mirano a garantire la sicurezza degli ospiti nelle unità immobiliari ad uso turistico. ]

    [ Estintori - Punto 4.4 allegato 1 - 1. Per consentire la pronta estinzione di un principio di incendio, devono essere installati estintori di capacità estinguente minima non inferiore a 13A e carica minima non inferiore a 6 kg o 6 litri, in numero tale da garantire una distanza massima di raggiungimento pari a 30 m. Per consentire la pronta estinzione di piccoli focolai può essere consigliata l’installazione di coperte antincendio, ad esempio del tipo conforme a UNI EN 1869. 2. Nel caso di presenza di liquidi infiammabili stoccati o in lavorazione o dove sia possibile prevedere un principio di incendio di un fuoco di classe B dovuto a solidi liquefattibili (es. cera, paraffina, materiale plastico liquefacibile, ...), gli estintori installati per il principio di incendio di classe A devono possedere, ciascuno, anche una capacità estinguente non inferiore a 89 B. I materiali plastici che bruciando formano braci sono classificati fuochi di classe A. 3. In esito alle risultanze della valutazione del rischio di incendio, possono essere installati estintori per altri fuochi o rischi specifici (ad es. fuochi di classe F, solventi polari, ...). 4. Gli estintori devono essere sempre disponibili per l’uso immediato, pertanto devono essere collocati: in posizione facilmente visibile e raggiungibile, lungo i percorsi d’esodo in prossimità delle uscite dei locali, di piano o finali; in prossimità di eventuali ambiti a rischio specifico (es. depositi, archivi, ...). 5. Nei luoghi di lavoro al chiuso, nei confronti dei principi di incendio di classe A o classe B, è opportuno l’utilizzo di estintori a base d’acqua (estintori idrici). L’impiego di estintori a polvere in luoghi chiusi causa, generalmente, un’improvvisa riduzione della visibilità che potrebbe compromettere l’orientamento degli occupanti durante l’esodo in emergenza o altre operazioni di messa in sicurezza; inoltre la polvere potrebbe causare irritazioni sulla pelle e sulle mucose degli occupanti. 6. Qualora sia previsto l’impiego di estintori su impianti o apparecchiature elettriche in tensione, devono essere installati estintori idonei all’uso previsto. Gli estintori portatili conformi alla norma EN 3-7 con agente estinguente privo di conducibilità elettrica (es. polvere, anidride carbonica, ...) sono idonei all’utilizzo su impianti e apparecchiature elettriche sino a 1000 V ed alla distanza di 1 m. Gli estintori a base d’acqua conformi alla norma EN 3-7 devono superare la prova dielettrica per poter essere utilizzati su impianti ed apparecchiature elettriche in tensione sino a 1000 V e alla distanza di 1 m. 7. In esito alle risultanze della valutazione del rischio di incendio può essere prevista l’installazione di una rete idranti. 8. Per la progettazione dell’eventuale rete idranti secondo norma UNI 10779 e UNI EN 12845 devono essere adottati i seguenti parametri minimi: a) livello di pericolosità 1; b) protezioneinterna; c) alimentazione idrica di tipo singola. Per il livello di pericolosità 1 è consentita l’alimentazione promiscua. ]

    8. Chiunque, direttamente o tramite intermediario, esercita l’attività di locazione per finalità turistiche o ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in forma imprenditoriale, anche ai sensi dell’articolo 1, comma 595, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è soggetto all’obbligo di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, presso lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune nel cui territorio è svolta l’attività. Nel caso in cui tale attività sia esercitata tramite società, la SCIA è presentata dal legale rappresentante.

    [ SINTESI: Questo comma di legge stabilisce che chiunque svolge l'attività di locazione turistica o breve, in forma imprenditoriale, è tenuto a presentare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) presso lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune in cui opera. Se questa attività viene gestita attraverso una società, la SCIA deve essere presentata dal rappresentante legale della società. La SCIA è un documento che comunica l'inizio dell'attività imprenditoriale alle autorità competenti e può contenere informazioni sulle caratteristiche dell'attività, le modalità di gestione e i requisiti necessari per esercitarla legalmente. ]

    9. Il titolare di una struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera priva di CIN, nonché chiunque propone o concede in locazione, per finalità turistiche o ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, unità immobiliari o porzioni di esse prive di CIN è punito con la sanzione pecuniaria da euro 800 a euro 8.000, in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile. La mancata esposizione e indicazione del CIN ai sensi del comma 6 da parte dei soggetti obbligati è punita con la sanzione pecuniaria da euro 500 a euro 5.000, in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile, per ciascuna struttura o unità immobiliare per la quale è stata accertata la violazione e con la sanzione dell’immediata rimozione dell’annuncio irregolare pubblicato. Chiunque concede in locazione unità immobiliari ad uso abitativo, per finalità turistiche o ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, prive dei requisiti di cui al comma 7 è punito, in caso di esercizio nelle forme imprenditoriali di cui al comma 8 e in assenza dei requisiti di cui al primo periodo del predetto comma 7, con le sanzioni previste dalla relativa normativa statale o regionale applicabile e, in caso di assenza dei requisiti di cui al secondo periodo del medesimo comma 7, con la sanzione pecuniaria da euro 600 a euro 6.000 per ciascuna violazione accertata. Fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l’esercizio dell’attività di locazione per finalità turistiche o ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in forma imprenditoriale, anche ai sensi dell’articolo 1, comma 595, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, direttamente o tramite intermediario, in assenza della SCIA di cui al comma 8 del presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da euro 2.000 a euro 10.000, in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile.

    [ SINTESI: Questo passaggio di legge stabilisce le sanzioni per chi viola le disposizioni relative all'assegnazione e all'uso del Codice Identificativo Nazionale (CIN) nelle locazioni turistiche e brevi e per le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere. Le sanzioni variano in base alla natura dell'infrazione e alle dimensioni della struttura o dell'immobile coinvolto. In particolare: Chiunque opera una struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera o una locazione turistica o breve senza il CIN è soggetto a una multa da 800 a 8.000 euro. La mancata esposizione e indicazione del CIN da parte dei soggetti obbligati (OTA come Booking, Airbnb, Bed-and-Breakfast.it) è punita con una multa da 500 a 5.000 euro per ogni struttura o unità immobiliare coinvolta, oltre alla rimozione immediata dell'annuncio irregolare. Chi concede in locazione unità immobiliari per scopi turistici senza rispettare i requisiti stabiliti (come indicato nel "comma 7": senza estintori e rilevatori di fumo e gas) è soggetto a sanzioni in base alle normative statali o regionali applicabili, con multe da 600 a 6.000 euro per ogni violazione accertata. L'esercizio dell'attività di locazione turistica o breve, in forma imprenditoriale senza la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) è punito con una multa da 2.000 a 10.000 euro, in base alle dimensioni della struttura o dell'immobile coinvolto. Queste sanzioni sono introdotte per garantire il rispetto delle norme relative alle locazioni turistiche e alla sicurezza degli ospiti. ]

    10. Le disposizioni di cui al comma 9 non trovano applicazione se lo stesso fatto è sanzionato dalla normativa regionale.

    11. Fermo restando quanto previsto dal comma 12, alle funzioni di controllo e verifica e all’applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 9 provvede il comune nel cui territorio è ubicata la struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera o l’unità immobiliare concessa in locazione, attraverso gli organi di polizia locale, in conformità alle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. I relativi proventi sono incamerati dal medesimo comune e sono destinati a finanziare investimenti per politiche in materia di turismo e interventi concernenti la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti.

    [ SINTESI: Questo comma di legge stabilisce che il controllo, la verifica e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal comma 9 sono responsabilità del comune nel cui territorio si trova la struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera o l'unità immobiliare oggetto della locazione turistica o breve. Questi compiti sono svolti attraverso gli organi di polizia locale, in conformità con la legge 24 novembre 1981, n. 689, che disciplina le norme relative al procedimento amministrativo in materia di sanzioni. I proventi derivanti da queste sanzioni vengono incamerati dal comune stesso e sono destinati a finanziare investimenti relativi al turismo e interventi legati alla gestione dei rifiuti. In questo modo, i fondi raccolti da tali sanzioni vengono reinvestiti per migliorare la qualità dei servizi turistici e affrontare le problematiche legate ai rifiuti. ]

    12. Al fine di contrastare l’evasione nel settore delle locazioni per finalità turistiche o ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, l’Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza effettuano, con modalità definite d’intesa, specifiche analisi del rischio orientate prioritariamente all’individuazione di soggetti da sottoporre a controllo che concedono in locazione unità immobiliari ad uso abitativo prive di CIN. All’articolo 13-quater, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, l’ultimo periodo è sostituito dal se- guente: “Per le esigenze di contrasto dell’evasione fiscale e contributiva, le informazioni contenute nella banca dati sono rese disponibili all’Amministrazione finanziaria e agli enti creditori per le finalità istituzionali”.

    [ SINTESI: Questo comma di legge stabilisce che al fine di combattere l'evasione fiscale nel settore delle locazioni turistiche e brevi, l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza conducono analisi del rischio in modo coordinato. Queste analisi sono principalmente mirate a individuare i soggetti che offrono in affitto unità abitative senza il Codice Identificativo Nazionale (CIN) e che quindi possono essere sottoposti a verifiche e controlli. La legge prevede anche che le informazioni contenute nella banca dati siano accessibili all'Amministrazione finanziaria e agli enti creditori per scopi di contrasto all'evasione fiscale e contributiva. In questo modo, si cerca di garantire una maggiore conformità fiscale nel settore delle locazioni turistiche. ]

    13. Con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere individuate le modalità di interoperabilità tra le banche dati nazionale e regionali.

    14. All’attuazione del presente articolo si provvede nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

    15. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’avviso attestante l’entrata in funzione della banca dati nazionale e del portale telematico del Ministero del turismo per l’assegnazione del CIN.
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    https://www.thedotcultura.it/il-problema-d...-di-resistenza/
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    questo forum creato per gli host italiani vuole essere un luogo di incontro virtuale fra chi si occupa a diverso titolo di ospitlità, imprenditoriale e non...Potrete trovare discussioni varie su tassa di soggiorno, legislazione vigente, legislazione da approvare, news, problema comuni degli host, proposte, richieste di scambio casa, ricerca di sistemazione alternativa per overbooking, proposte di lavoro da host a host, ecc.ecc.
    Spero che questo spazio possa crescere sempre di più e vi invito a leggere il regolamento e all'atto dell'iscrizione farci sapere se siete degli host o dei semplici visitatori, grazie e buona navigazione
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    https://imageWhatsApp%20Image%202023-11-03%20at%2023.41.16
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    https://firenze.repubblica.it/cronaca/2023...bJW0IdSZRc3sMyg
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    https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/...7e6af0acc4.html
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15 replies since 18/10/2023
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